A cura dell’avv. Stefano Fagetti

La direttiva europea n. 11/2013 finalizzata a fornire ai consumatori procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR) contro i professionisti è applicabile anche alla mediazione obbligatoria prevista dalla normativa italiana, quando essa sia considerata una delle possibili forme di ADR da parte del giudice nazionale. In questo caso l’assistenza del legale nella mediazione non può essere obbligatoria per il consumatore. Lo ha stabilito la sentenza n. 457 della Corte di Giustizia UE depositata il 14/06/2017 in esito alla ordinanza del 28/01/2016 con la quale il Tribunale di Verona, sospendendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra due consumatori ed una banca, anziché indirizzare le parti alla procedura di mediazione, aveva trasmesso gli atti alla Corte UE chiedendo di dirimere alcune questioni interpretative. La Corte ha stabilito che per il rispetto della direttiva sulle ADR assume rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione ma il fatto che alle parti sia preservato il diritto di accesso al sistema giudiziario, per cui la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge italiana non è incompatibile con la direttiva. Tuttavia, la Corte rileva che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prenda parte ad una ADR, quale è la mediazione obbligatoria, l’obbligo di essere assistito da un avvocato. Per contro, la Corte ha stabilito che il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa liberamente ritirarsi dopo il primo incontro con il mediatore.