A cura dell’avv. Roberto Alberio
Con una recentissima pronuncia, la Sezione Lavoro della Cassazione si è nuovamente soffermata sulla annosa questione dell’ambito di applicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che regolamenta le modalità dell’impiego e dell’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. Il caso concreto esaminato da Cassazione Civile n. 10636 del 2 maggio 2017 aveva per oggetto l’impugnativa di un licenziamento comminato ad un dipendente sorpreso a sottrarre prodotti all’interno del magazzino aziendale da una telecamera collocata dal datore di lavoro senza la preventiva autorizzazione delle rappresentanze sindacali. La Cassazione ha confermato le pronunce di merito che avevano ritenuto corretto il provvedimento di licenziamento sul presupposto che la predetta autorizzazione sindacale si rende necessaria solo nell’ipotesi in cui l’attività di controllo a distanza è finalizzata al monitoraggio dell’attività lavorativa del dipendente ed al suo corretto adempimento e non, invece, alla tutela del patrimonio aziendale. Nel caso in esame, precisa la Cassazione, le telecamere erano state installate nel locale magazzino dove erano stoccati i prodotti in vendita, il cui accesso esulava però dall’ambito delle mansioni dei dipendenti dell’azienda di cui faceva parte il lavoratore licenziato, posto che le attività c.d. di ^magazzinaggio^ erano state affidate ad addetti di agenzie esterne in regime di c.d. ^merchandiser^.