A cura dell’avv. Stefano Fagetti

Con la sentenza n. 9983 del 20/04/2017 la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l’azione di responsabilità per il risarcimento dei danni contro l’amministratore della società poi fallita e contro la banca per l’abusiva erogazione del credito. La Corte chiarisce che se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale, ove sia accertata la perdita di capitale sociale, la stessa erogazione del credito integra un fatto illecito della banca la quale deve operare nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione valutando il merito del credito in base ad adeguate informazioni. Nella specie, la Corte ha riformato la sentenza resa dalla Corte d’Appello secondo la quale l’attività di erogazione del credito non sarebbe mai abusiva. La Corte ha precisato che l’art. 218 della Legge Fallimentare chiarisce che la condotta dell’amministratore che continua a ricorrere al credito dissimulando il dissesto della società commette reato anche al di fuori dei casi di bancarotta e che secondo l’art. 5 del TUB (Testo Unico Bancario) l’istituto bancario deve seguire i principi di sana e prudente gestione valutando il merito del credito sulla base di informazioni adeguate. Ne deriva che sul piano civilistico si configura un fatto illecito anche in capo alla banca, allorché abbia omesso di rispettare i suddetti principi e abbia continuato a erogare credito in presenza di uno stato di insolvenza. Seguendo questo orientamento le banche, per mettersi al riparo da future azioni di responsabilità risarcitoria, dovrebbero prudenzialmente chiudere i rubinetti dei finanziamenti alle imprese a fronte di un mero sospetto di insolvenza, desumibile da una analisi di merito dei bilanci presentatigli dai clienti in relazione ai quali ci sarebbe un obbligo di verifica sulla base di informazioni adeguate. Sennonché un tale atteggiamento determinerebbe un ostacolo invalicabile al sistema del credito e soprattutto alla possibilità di ripresa da parte di imprese solo temporaneamente in stato di difficoltà.